Art. 18.
(Mezzi di segnalazione).

      1. Ai titolari di una delle licenze di cui all'articolo 6 è consentito l'utilizzo, durante il servizio, di dispositivi luminosi intermittenti fissi e mobili a bordo dei mezzi di trasporto e di apposite palette segnaletiche.
      2. Il titolare di licenza deve dare notizia del possesso dei mezzi di cui al presente articolo all'apposito ufficio del dipartimento.
      3. Per quanto concerne i mezzi di segnalazione in uso agli agenti di polizia privata non sono ammesse deroghe a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
      4. Il Ministro dell'interno, con propria circolare, stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i colori da utilizzare per i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze dell'ordine.